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Viabilità

Ptc: Art.22, comma 1

La circolazione dei veicoli a motore è vietata al di fuori delle strade pubbliche e di uso pubblico, delle aree a parcheggio, dell'accesso agli edifici e alle proprietà, della zona ad attrezzature per il pubblico e in genere nelle zone urbanizzate.

L'ente gestore può richiedere al proprietario l'apposizione di divieti di circolazione su strade pubbliche e di uso pubblico secondarie interne al parco, fatti salvi i divieti di cui agli art. 28, 29, 29.1 e 30.

Ptc: Art.22, comma 2

Sono esclusi dai divieti i mezzi di servizio all'agricoltura e selvicoltura e i mezzi per le operazioni idrauliche ammesse, nonché i mezzi per lavori di manutenzione ordinaria alle infrastrutture esistenti; per i mezzi di servizio alle attività estrattive o altre, ove già non sia precisato, i percorsi consentiti sono autorizzati dall'ente gestore.

Ptc: Art.22, comma 3

I mezzi di servizio o vigilanza pubblica hanno facoltà di circolare su tutte le strade pubbliche e private; è vietato impedire o ostacolare con qualunque mezzo l'accesso a strade o sentieri ai mezzi stessi.

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