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Caccia

PTC Art.18, comma 1

La difesa e la gestione della fauna selvatica del parco è esercitata secondo le indicazioni contenute nel presente piano territoriale e nel piano di settore faunistico, che dovrà essere predisposto dall'ente gestore del parco avvalendosi della collaborazione delle Province, delle associazioni venatorie, piscatorie e protezionistiche.

PTC Art.18, comma 2

Nelle aree a parco naturale è vietato l'esercizio della caccia ai sensi dell'art. 22, comma 6 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 e sono consentiti unicamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi autorizzati dall'ente gestore, di cui all'art. 22, comma 6 della L. 394/91.

Nelle aree a parco naturale è prevista l'attività di addestramento cani e le gare cinofile senza sparo, previa presentazione di documentazione cartografica e dei periodi di attività e rilascio di nulla-osta dell'ente gestore del parco. Tali attività sono comunque vietate nel periodo 1 aprile-30 giugno e ad una distanza inferiore a duecento metri dal confine delle riserve naturali, ove tale attività non è consentita.

E' altresì consentita, previa sottoscrizione di accordo con le Province e con gli ambiti territoriali di caccia, l'attività di lancio e conseguente prelievo di fauna nelle aree di ripopolamento e cattura inserite all'interno del parco naturale.

La disciplina di dettaglio di tali interventi di controllo della consistenza faunistica è stabilita dal piano di settore faunistico di cui al precedente comma.

PTC Art.18, comma 3

Nelle aree del parco regionale poste al di fuori del perimetro del parco naturale l'attività venatoria è disciplinata dalla l.r. 26/93; per tali aree i piani provinciali di cui agli art. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla Provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e gestione faunistica stabiliti dal piano di settore faunistico del parco, di cui ai precedenti commi.

PTC Art.18, comma 4

Il piano di settore faunistico specifica, nel quadro delle finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico e ambientale del parco, le previsioni e le prescrizioni relative alla fauna stanziale tipica locale ed alla salvaguardia dell'avifauna migratoria.

Stabilisce, inoltre, le modalità di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie presenti sul territorio, per il recupero o la riqualificazione faunistica.

PTC Art.18, comma 5

Il piano di settore faunistico, in particolare:

  • a) definisce le vocazioni faunistiche del territorio ed è finalizzato alla conservazione, riqualificazione e gestione della fauna autoctona presente all'interno del territorio del parco, con particolare riguardo ad alcune classi di vertebrati (pesci, uccelli, mammiferi) senza peraltro trascurare le altre (anfibi, rettili) e la fauna invertebrata, soprattutto quella tipica degli ambienti acquatici;
  • b) prevede l'acquisizione permanente, d'intesa con la Provincia, di dati inerenti gli abbattimenti, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel parco, nonché il calcolo periodico delle consistenze faunistiche reali, tramite appositi censimenti, secondo le modalità stabilite dall'Osservatorio degli habitat e delle popolazioni faunistiche ai sensi dell'art. 9 della l.r. 26/93;
  • c) indica gli interventi di miglioramento ambientale necessari per il mantenimento di condizioni favorevoli per la fauna selvatica ed evidenzia gli eventuali elementi di disturbo delle zoocenosi, prevedendo anche il monitoraggio, il controllo e l'eliminazione di specie alloctone;
  • d) stabilisce le operazioni tecnico-scientifiche necessarie per il potenziamento e il controllo della consistenza del patrimonio faunistico ivi compresi gli interventi di reintroduzione, di ripopolamento e cattura di fauna selvatica nonché di abbattimento e prelievo selettivo;
  • e) definisce le procedure per il monitoraggio periodico di specie utilizzabili quali indicatori ecologici;
  • f) nei territori a parco regionale può proporre l'individuazione di aree idonee alla costituzione di istituti venatori o che, per particolari ragioni di tutela e di potenziamento della fauna autoctona, debbano essere temporaneamente precluse all'esercizio della caccia;
  • g) individua le strutture tecniche pubbliche e private ed il personale incaricati del coordinamento e della esecuzione degli interventi programmati.
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