Pesca
Ptc: Art. 18, comma 4
L'esercizio della pesca nel parco è regolato dalla legislazione regionale e dalle seguenti disposizioni:
- a) l'esercizio della pesca è vietato nelle riserve naturali orientate e parziali, nonché nelle rispettive fasce di rispetto e nelle Zone di riqualificazione ambienti naturali site in località "Foce Gambara" e "Foce Oglio", fatta esclusione per le rive ed il corso del fiume Oglio e degli affluenti minori Mella, Molina e Gambara;
- b) è vietata la pesca sulla sponda idrografica sinistra del fiume Chiese, dall'abitato di Bizzolano alla confluenza con l'Oglio, nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno;
- c) i ripopolamenti ittici vanno effettuati di regola solo con individui che hanno superato lo stadio di avannotto;
- d) gli individui provenienti da corpi idrici estranei al parco e utilizzati per eventuali ripopolamenti vanno opportunamente selezionati prima di essere immessi.